Confraternita Sant'Antonio Abate di Troina

Statuto della Confraternita "Sant'Antonio Abate" del 1946.

Il Primo statuto della Confraternita.

Download: Statuto 1946 | File Word inserito il 15.05.2010





Art. 1: La confraternita sotto il titolo di "SANT 'ANTONIO ABATE" é una associazione religiosa con sede nella chiesa di S. Caterina dove trovasi un altare dedicato a Sant'Antonio.

Art. 2: Essa a mente dei SS. Canoni ha per fine:
a) promuovere tra i soci una vita esemplarmente cristiana con la frequenza dei sacramenti;
b) aiutare nel bisogno i confratelli e provvedere alla loro assistenza religiosa se moribondi, alla sepoltura dei defunti e ai suffragi delle loro anime;
c) lavorare nell'Azione Cattolica coadiuvando il Parroco nel ministero parrocchiale ed astenersi da qualsiasi manifestazione non religiosa.

Art. 3: La confraternita dipende in tutto dall'Ecc/mo Vescovo Diocesano, il quale, anche a mezzo di un suo delegato ne esercita il controllo. Viene assistito in ogni sua attivité da un Assistente Ecclesiastico o Cappellano nominato dal Vescovo.

Art.4: Può far parte della Confraternita ogni cittadino purchè cattolico praticante e perciò ogni domanda di ammissione deve essere corredata dall'attestato di regolare vita cristiana rilasciato dal Parroco.
Non possono far parte della Confraternita gli acattolici, gli ascritti a setta condannata, i pubblici peccatori o chi ha subito una pena infamante per reato di azione pubblica.

Art.5: Ogni confrate prima di divenire effettivo deve praticare un anno di noviziato ed acquista tutti i diritti di confrate effettivo solo dopo la professione religiosa.
Tale funzione per i confrati nuovi e per i figli di confrati che abbiano raggiunto il 21° anno di eté si terré ogni anno nella domenica precedente la festa di S. Antonio o in una domenica di Quaresima.

Art.6: La confraternita collettivamente ed in abito religioso deve intervenire alle processioni di Pasqua, della Reliquia di S. Silvestro e del Corpus Domini occupando il posto che le verré assegnato da S. Ecc. Mons. Vescovo.
Pure in abito religioso deve fare la sua ora di adorazione al SS. Sacramento nella chiesa Matrice nel giorno ed ora che stabiliré il R. Arciprete della Matrice.

Art.7: La confraternita deve curare in modo particolare la festa del proprio titolare S. Antonio Abate, facendola procedere da un triduo di predicazione e partecipando nella festa alla S. Comunione. Il programma della festa saré formulato dall'Assistente Ecclesiastico e approvato dal Vescovo o dal suo rappresentante locale.

Art.8: La Confraternita saré diretta dai seguenti Superiori:
a) Rettore o Governatore;
b) N° 4 Congiunti di cui il primo con la funzione di vice rettore;
c) Maestro dei novizi;
d) Cappellano;
e) Segretario;
f) Cassiere;
Il Consiglio dei Superiori saré coadiuvato da una commissione consultiva di N° 8 membri.

Art.9: La elezione dei Superiori della Confraternita si faré ogni tre anni, nelle ore pomeridiane della festa di S. Antonio e secondo le norme prescritte dal Diritto Canonico coi Canoni 101 e 174.
Le modalité della nomina, le particolari attribuzioni di ogni superiore come del cassiere e del segretario, saranno oggetto del Regolamento interno che verré proposto all'approvazione della Confraternita ed entreré in vigore dopo l'approvazione dell'Ecc/mo Vescovo Diocesano.

Art.10: L 'Assistente Ecclesiastico o Cappellano saré nominato dal Vescovo ed avré diritto a presenziare tutte le riunioni del Consiglio dei Superiori e della Confraternita con voto consultivo.
Tutte le deliberazioni, da lui vistate, entreranno in vigore dopo l'approvazione del Vescovo. Il Cappellano cureré l'andamento morale della Confraternita, prepareré i novizi alla professione, accompagneré la Confraternita nelle processioni e saré in tutto il padre spirituale di ogni singolo confrate.

Art.11: Le riunioni della Confraternita sono indette dal rettore o da chi ne fa le veci.
Hanno diritto di intervenire e votare solamente i confrati effettivi.
L'ordine del giorno da discutere saré stabilito dal rettore il quale dirigeré la discussione esponendo prima il suo pensiero e poi cedendo la parola ai confrati, i quali uno per volta, ed ottenutone il permesso dal Governatore, potranno brevemente parlare e sempre con calma e moderazione.

Art.12: Chiunque oseré disturbare la discussione saré richiamato all'ordine dal Rettore, se continueré a disturbare potré essere espulso dalla riunione e anche punito seduta stante.

Art.13: Le riunioni potranno essere in 1ª, 2ª e 3ª convoca. Quelle in 1ª e 2ª convoca (che potranno farsi in unico giorno con l'intervallo di almeno un'ora) saranno valide se i presenti raggiungeranno la metá più uno dei confrati effettivi; in 3ª convoca con qualsiasi numero.
I confrati dovranno essere avvisati a domicilio dal nunzio di avviso, nominato dalla stessa Confraternita.

Art.14: Le deliberazioni saranno prese sempre a maggioranza di voti. Il voto saré espresso o per alzata e seduta, ovvero col sistema della votazione segreta per mezzo delle cosiddette "fonnelle" bianche e rosse.
Saranno sempre segrete le votazioni riguardanti la nomina dei Superiori, l'ammissione di nuovi confrati, o quando si tratta di affari di carattere personale.

Art.15: Nel computo dei voti il Rettore saré assistito dal Cappellano e da quattro scrutatori da lui chiamati e di cui due non devono essere Superiori.
I verbali delle riunioni e le deliberazioni prese, saranno redatte in apposito registro dal Segretario e firmate dal Rettore, dal Cappellano e da lui stesso.

Art.16: Entro sei mesi dalla erezione canonica della Confraternita questa approveré il Regolamento Interno che saré proposto dal Consiglio dei Superiori e dal Cappellano e che comprenderé tutto quello che stato omesso nel presente Statuto, che entreré in vigore dopo l'approvazione del Vescovo Diocesano.


Il presente Statuto é copia conforme all'originale approvato il 28 maggio 1946 da Sua Ecc. Mons. Pio Giardina Vescovo Diocesano di Nicosia (Protocollo Curia Vescovile n° 350). Nella stessa data fu emanata la Bolla Vescovile o Atto Costitutivo della Confraternita.

IL CAPPELLANO:
SAC . S. CHIAVETTA

IL SEGRETARIO:
CANTALE FRANCESCO

IL GOVERNATORE:
DI MARCO FILIPPO


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